1. Il personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in possesso del diploma di abilitazione o della maturità magistrale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio nelle scuole primarie statali è trasferito alle dipendenze dello Stato e inquadrato, a decorrere dal 1o settembre 2006, nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole elementari primarie statali, a condizione che presenti la relativa domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. All'atto dell'assunzione in ruolo, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione comunale di provenienza ed è assegnata una sede di servizio, tenendo conto delle preferenze espresse, anche in relazione alla copertura di insegnamenti di sostegno ai portatori di handicap ed a condizione che abbia già prestato tale servizio per almeno tre anni.